Non si può negare l’accesso alle perizie mediche e ai verbali dei comitati valutazione sinistri istituiti all’interno delle strutture ospedaliere. Così ha stabilito il Tar Lombardia.
L’accesso alle perizie e ai verbali di valutazione dei sinistri è un diritto denominato strumentale, cioè teso a tutelare gli interessi di chi richiede la visione di questi documenti per ottenere ulteriori informazioni laddove vi siano controversie giuridiche, come nel caso di errori medici.
Questo diritto di accesso deve essere garantito per effetto della sola dimostrazione, da parte del richiedente, dell’esistenza di un interesse giuridico che necessita di tutela.
Quindi è fondamentale la motivazione alla base della richiesta.
Però, ed è importante specificarlo, l’interesse all’accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere espresso alcun giudizio in ordine alla fondatezza della richiesta che l’interessato potrebbe eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti.
Per dirla più semplicemente, occorre soltanto dimostrare l’esistenza di un interesse giuridico, qualunque siano le rimostranze che vogliamo presentare.
Il caso
Ma veniamo al caso in esame. La figlia di una signora deceduta aveva chiesto l’accesso alle perizie medico legali e ai verbali di valutazione del Comitato valutazione sinistri (Cvs), in relazione alla morte della madre ma la struttura ospedaliera le aveva negato l’accesso.
Il Tar ha ritenuto, invece, che non vi sia ragione per negarlo; per i giudici, infatti, per la documentazione di carattere medico trova applicazione il principio della trasparenza il quale stabilisce che le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali.
Inoltre, è previsto che la direzione sanitaria della struttura pubblica (o privata), entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, fornisca la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente. Quindi, in assenza di specifiche previsioni che impongono il segreto e rispettando la privacy degli interessati, non si può negare l’accesso alle perizie mediche ed ai verbali dei comitati valutazione sinistri istituiti all’interno delle strutture ospedaliere.
Questi documenti vengono infatti raccolti per dare informazioni a seguito delle richieste di risarcimento danni ma hanno natura affine alla documentazione medica.
Il loro scopo non è quello di definire la strategia difensiva dell’amministrazione, ma esclusivamente quello di accertare se, nello specifico caso concreto, all’interno della struttura siano state correttamente applicate le regole della scienza medica.
Per concludere
Abbiamo visto quindi come in queste perizie e verbali ci sia la contemporanea presenza di dati personali e di dati sanitari, ovvero di due categorie soggette ciascuna ad una diversa disciplina sulla privacy, che ne condiziona sia le modalità di trattamento sia l’accessibilità, ma che non ne esclude il raggiungimento, che resta comunque un diritto.