Scudo penale per la somministrazione del vaccino anti Covid-19

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La pandemia ha reso necessario uno “scudo normativo” più idoneo a tutelare la responsabilità dei sanitari in caso di somministrazione del vaccino anti Covid-19. Ma solo se si rispettano le regole.

 

Per disciplinare le nuove misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, è stata introdotta l’esclusione di punibilità per i sanitari che somministrano il vaccino quando questo viene eseguito durante la campagna vaccinale ed è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle autorità competenti. Ma cerchiamo di capire meglio.

Non possono essere contestati al personale sanitario i reati di omicidio colposo o lesioni previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale nel caso di somministrazione di vaccino anti Covid-19, se avvenuti durante la campagna vaccinale che interessa il Paese e seguendo correttamente tutte le disposizioni previste dalle circolari emesse dall’amministrazione competente.

A seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, la regolamentazione della posizione del personale sanitario era apparsa del tutto inadeguata. Così si è resa necessaria una diversa e più garantista normativa idonea a proteggere gli operatori sanitari dalle conseguenze penali della pandemia. Ma vediamo la legislazione di prima.

 

Prima dello scudo

Prima dell’approvazione dello scudo penale, la posizione dei sanitari trovava la propria regolamentazione nell’articolo 590 sexies del codice penale. La norma escludeva espressamente la responsabilità del personale sanitario per reati di omicidio colposo o lesioni conseguenti a semplice imperizia.

L’esclusione di responsabilità prevista dall’art. 590 sexies, tuttavia necessitava che la condotta del sanitario presentasse quindi un ben preciso carattere. Quest’ultimo poteva ritenersi esente da pena nel caso in cui avesse seguito le raccomandazioni previste nelle linee guida, o in mancanza di queste, le buone pratiche clinico/assistenziali.

Tale norma era del tutto insufficiente per una efficace tutela del personale sanitario dalle ricadute dell’attuale pandemia tanto da spingere il legislatore, a far entrare in vigore il recente provvedimento diretto a rafforzare la tutela dei sanitari.

 

La nuova legge vista da vicino

Il nuovo decreto legislativo contiene due norme aventi la funzione di maggior tutela, si tratta degli articoli 3 e 3 bis.

Vediamo anzitutto l’art. 3 del decreto. Esso esclude la responsabilità del personale sanitario per omicidio colposo o lesioni ai sensi del codice penale e che conseguano all’attività diretta alla somministrazione del vaccino anti Covid-19.

L’esenzione si riferisce però alle sole vaccinazioni effettuate durante la campagna vaccinale; non solo, ma affinché l’esenzione operi è necessario che il personale sanitario abbia in ogni caso ottemperato alle disposizioni previste dalle circolari emesse dall’amministrazione competente.

L’art. 3 bis del decreto prevede invece l’esclusione da responsabilità penale per i reati di omicidio colposo o lesioni commessi nell’esercizio della professione sanitaria, eseguiti in un contesto di emergenza epidemiologica, salvo il caso in cui essi dipendano da colpa grave del sanitario.

Il giudice in sede di verifica del grado della colpa dovrà necessariamente considerare le limitate conoscenze scientifiche del vaccino e delle terapie appropriate. Dovranno anche essere considerati il numero limitato dei sanitari e dei materiali in relazione al numero di persone da trattare e da ultimo le limitate conoscenze possedute da personale non specializzato utilizzato per far fronte all’emergenza.

 

L’obbligo vaccinale

Inoltre, sempre in tema di leggi, l’art. 4 della Legge 76/2021 introduce l’obbligo vaccinale Covid-19 per tutti i professionisti sanitari. Il termine ultimo previsto è il prossimo 31 dicembre 2021. Possono essere esclusi dalla vaccinazione, o differirla, solo coloro che hanno condizioni di salute documentabili che rendono attualmente pericolosa la somministrazione.

In caso rifiuto, gli organismi competenti sono tenuti a sospendere il sanitario dallo svolgere prestazioni lavorative o cambiargli mansione (quando possibile).

Staremo a vedere come proseguirà la campagna vaccinale e l’evoluzione della nuova variante che imposto la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.

Categorie:Covid-19Responsabilità Medici
Tags:responsabilità sanitariscudo normativo Covid

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