Risarcimento danni per mancato consenso informato: quando è possibile?

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consenso informato danno risarcibile (1)

Mancato consenso informato: quando e perché può essere motivo di risarcimento?

Ogni paziente ha il diritto di conoscere pro e contro di tutte le terapie che vengono proposte dal medico per garantire il suo ritorno in salute o per aiutarlo a convivere con una patologia.

Troppo spesso invece questo diritto viene disatteso a causa di informazioni mancanti o fornite a livello parziale, minando di conseguenza la sua libertà di scelta e di decisione.
Nello specifico, il mancato consenso informato dà luogo a un danno risarcibile in quanto rientra nella categoria di danni alla persona.

Secondo la Corte di Cassazione il consenso informato è infatti una manifestazione di assenso del paziente alla prestazione sanitaria, e rappresenta quindi un esercizio autonomo del diritto soggettivo all’autodeterminazione.
Ne consegue che tutti i pazienti devono ricevere informazioni adeguate in merito a ogni percorso terapeutico, al fine di consentire una decisione libera e consapevole. Se questo non avviene, il mancato consenso informato può configurare un danno risarcibile.

Consenso informato e danno risarcibile: quando si verifica

Le ipotesi che danno luogo a un danno risarcibile legato al consenso informato sono quattro:

  1. Vengono omesse o fornite in modo parziale le informazioni relative a un intervento al quale il paziente si sarebbe comunque sottoposto anche se informato in modo esaustivo e completo . In questa ipotesi il risarcimento è legato al danno biologico nel solo caso in cui sia riscontrabile una condotta colposa del medico. Il risarcimento danni per mancato consenso informato non è richiedibile se l’operazione non ha causato danni al paziente.
  2. Vengono omesse o fornite in modo parziale le informazioni relative a un intervento al quale il paziente non si sarebbe sottoposto se fosse stato informato in modo corretto (la relativa prova spetta al paziente).
    Il paziente può richiedere un risarcimento del danno alla salute per i danni causati dalla condotta del medico e, in base all’art. 32 della Costituzione, può richiedere anche un ulteriore risarcimento per lesione del diritto all’autodeterminazione.
  3. Vengono omesse o fornite in modo parziale le informazioni relative a un intervento che ha comportato un danno alla salute senza condotta colposa del medico, al quale il paziente non si sarebbe sottoposto se fosse stato informato correttamente. Il paziente ha diritto a un risarcimento per il danno alla salute e per la violazione del diritto all’autodeterminazione. In questo caso, il calcolo del danno alla salute avviene in termini differenziali, considerando cioè la forbice tra lo stato patologico preesistente e invalidante del paziente e il maggior danno biologico causato dall’intervento.
  4. L’attività diagnostica omessa o incompleta ha precluso al paziente la possibilità di fare ulteriori accertamenti, anche se non è stato causato un danno alla sua salute. Per ottenere un risarcimento in virtù della lesione del diritto all’autodeterminazione, il paziente deve dimostrare che dall’accaduto sono derivate conseguenze che gli hanno causato sofferenza soggettiva e limitato la sua libertà di scelta.

Cosa succede in caso di mancato consenso informato?

Il consenso informato non deve essere richiedo dal medico in due casi:

  • stato di necessità, quando il paziente è in pericolo di vita;
  • trattamenti sanitari obbligatori per legge, ad esempio in caso di una malattia contagiosa.

In tutti gli altri casi il consenso informato deve sempre essere richiesto, il paziente può avanzare domanda di risarcimento se non è stato adeguatamente informato, sempre che dimostri l’esistenza di nesso causale tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione – cioè la condotta omissiva del medico che non ha fornito adeguata informazione – e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano.

La liquidazione del danno tiene conto di diverse variabili:

  • l’invasività del trattamento effettuato senza consenso informato;
  • le eventuali complicanze riportate e non preventivamente rappresentate al paziente, che potevano essere prevedibili e la loro entità;
  • la possibilità di ricorrere in alternativa ad altre opzioni terapeutiche.

Come avrai capito, la richiesta di risarcimento danni in seguito al mancato consenso informato tiene conto di numerose variabili e non si esaurisce nella semplice firma di un modulo, è necessario infatti dimostrare la lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente anche in relazione alle conseguenze di trattamenti sanitari a cui è stato sottoposto senza averne piena consapevolezza.

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Categorie:Risarcimenti

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