Prescrizione per risarcimento danni da errore medico: ecco cosa c’è da sapere
Sappiamo tutti che la Legge ha i suoi tempi e che le cause legali possono durare anche molti anni, ma non è sempre chiaro che, quando si denuncia un accaduto, spesso ci sono delle scadenze più o meno lunghe da rispettare.
Chi è vittima di un episodio di malasanità, ad esempio, deve chiedersi sempre qual è il termine di prescrizione per il risarcimento danni da errore medico, in modo da poter agire nei tempi giusti.
La normativa italiana prevede due termini di prescrizione, distinguendoli in base alle casistiche. Approfondiamo meglio l’argomento.
Quali sono i termini di prescrizione per il risarcimento danni da errore medico?
L’azione legale, in caso di errore medico, può coinvolgere sia il medico che la struttura ospedaliera. In base all’art. 7 della Legge Gelli-Bianco vengono distinte due forme di responsabilità, cosa che ha conseguenze sul termine prescrizione per il risarcimento danni e sull’onere della prova. Nello specifico:
- La struttura ospedaliera risponde per le condotte colpose o dolose dei professionisti che operano al suo interno ai sensi degli art 1218 e 1228 del Codice Civile. Rivolgendosi alla struttura ospedaliera, il termine prescrizione per la richiesta di risarcimento danni è fissato in 10 anni. Siamo nell’ambito della responsabilità contrattuale e l’onere di dimostrare che il danno era inevitabile spetta alla struttura.
- Rivolgendo la richiesta risarcitoria al medico che opera privatamente, si rientra nell’ambito della responsabilità extra-contrattuale. In base all’art. 2043 del Codice Civile, la richiesta di risarcimento danni per errore medico va in prescrizione dopo 5 anni. In tale ipotesi, è il paziente a dover fornire prova dell’errore medico, dimostrando la responsabilità del sanitario per il danno subito.
Errore medico: dopo quanto tempo è possibile richiedere il risarcimento
Chiariti quali sono i termini di prescrizione per il risarcimento danni per errore medico è necessario spendere qualche parola sui termini di decorrenza, cioè a partire da quando il danneggiato può far valere i suoi diritti.
L’art. 2935 del Codice Civile stabilisce che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui si può far valere il diritto. Tuttavia, i danni di un’operazione chirurgica o di una cura errata possono manifestarsi nel tempo, anche a distanza di mesi o anni e si può quindi affermare che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il paziente prende coscienza del danno subito e della sua riconducibilità a trattamento medico.
Diversa è invece la situazione in caso di errore medico che porta al decesso:
- gli eredi possono avanzare richiesta di risarcimento per i danni patiti dalla vittima entro 10 anni dalla data della morte.
- la richiesta di risarcimento del danno subito dai familiari per la perdita del rapporto parentale con il congiunto va invece in prescrizione dopo 5 anni dal decesso.
A chi rivolgersi per far valere i propri diritti in caso di errore medico?
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