Da Milano, nuove tabelle per calcolare il risarcimento subito dai congiunti in caso di decesso di un loro parente riconducibile ad un atto illecito. Scattano le soglie non superabili e la definizione della qualità del rapporto.
Ecco pronte le nuove tabelle del Tribunale di Milano per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, riformate per essere adeguate al sistema “a punti” indicato dalla Cassazione. Queste nuove tabelle sono state elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e si tratta di una rivisitazione dei criteri e del meccanismo precedentemente in uso per risarcire il danno subito dai congiunti di una persona deceduta per l’azione di un terzo (in un sinistro stradale, per una errata prestazione sanitaria e ogni altra situazione illecita).
Cosa cambia?
Anche con queste modifiche si è cercato di confermare i livelli di risarcimenti finora garantiti, per dare continuità sostanziale alle tabelle precedenti, da anni punto di riferimento per la maggioranza dei Tribunali.
La scelta di sostituire la precedente tabella di liquidazione con questa nuova è stata imposta dall’esigenza di adeguarsi alle indicazioni “di sistema” date a più riprese dalla Cassazione nel corso dell’ultimo anno. Indicazioni cristallizzate con la sentenza n. 10579/2021, secondo la quale il danno parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul «sistema a punti», che preveda tra l’altro, “l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”.
Un’impostazione diversa rispetto a quella da anni in uso a Milano, che era stata strutturata non su criteri puntuali ma su ampie “forbici” di valore entro le quali il giudice poteva liberamente stabilire la propria liquidazione equitativa. Era quindi urgente intervenire per evitare che venisse progressivamente disapplicata a favore delle tabelle del Tribunale di Roma, già rispondente al sistema “a punti” predicato dalla Cassazione.
La “vecchia” tabella dell’Osservatorio di Milano ha sino a oggi costituito la regola utilizzata in circa l’80% dei Tribunali civili per risarcire il danno da sofferenza per la perdita (o la compromissione) del rapporto parentale. Per preservare questo suo ruolo, la nuova tabella ha cambiato struttura cercando, comunque, una concreta continuità liquidativa rispetto al passato: il sistema a punti è stato infatti costruito avendo cura di non disattendere i valori finali dei risarcimenti espressi in precedenza.
Ma vediamo più nel dettaglio
Ammonta a 3.365 euro il valore-punto base per il ristoro della perdita di un genitore, di un figlio e del coniuge non separato (o assimilati come il convivente di fatto e chi è parte dell’unione civile). E a 1.461,20 euro per la morte di fratelli e nipoti. La distribuzione dei punti è calcolata in base a una serie di parametri indicati dalla Corte come l’età della vittima primaria e secondaria e la convivenza fra le due, tenendo conto di circa 600 sentenze di merito.
È stato introdotto un cap, soglia non superabile, pari al tetto del range nelle precedenti tabelle, ciò che consente la liquidazione massima in varie ipotesi: nella prima tabella, quella per la perdita di un figlio o di un genitore, l’importo non può superare i 336.500 euro salvo circostanze eccezionali. Esempio: alla madre di 45 anni che col marito ha perso l’unico figlio convivente di 15 vanno in media 306 mila euro, quasi il massimo.
La qualità del rapporto
La tabella attribuisce fino a 30 punti indicando alcuni indici sintomatici: dalla frequenza e la natura dei contatti alla condivisione di ricorrenze, vacanze, lavoro, sport e hobby fino all’assistenza sanitaria e domestica. Il massimo dei punti, ad esempio, va al bambino di cinque anni che perde il genitore. Nel caso di due adulti, invece, il valore può essere azzerato da rilevanti contrasti tra padre e figlio o addirittura da controversie giudiziarie in corso fra congiunti. Il dato della frequentazione diventa ancora più importante nel caso in cui il nonno perde il nipote o viceversa: il cap è fissato a 146.120 euro. Non risulta rilevante la vicinanza geografica per chi vive nella stessa città o provincia: la tecnologia consente di tenere comunque rapporti costanti.
Conclusioni
Soltanto l’applicazione futura dimostrerà se quest’ultima edizione delle tabelle di Milano sarà destinata a riscuotere successo applicativo, anche rispetto a quelle realizzate dal Tribunale di Roma, attualmente assunte dalla Cassazione come parametro di riferimento. Staremo a vedere.