Anche se non sussiste obbligo, chi si vaccina contro il Covid-19 si pone in una condizione di rischio anche a vantaggio della salute pubblica. A ciò deve corrispondere una copertura dello stato quando le cose non vanno per il verso giusto.
Durante la vaccinazione di massa globale che oggi ci interessa tutti, sono in moltissimi a chiedersi se, in caso di effetti dannosi – lievi o gravi – subìti a seguito della somministrazione del vaccino per il Covid-19, potrebbero ricevere un “risarcimento”.
In mancanza di una soluzione offerta dalla giurisprudenza proprio su casi scaturiti dalla vaccinazione, anche perché il fenomeno è molto recente, cercheremo ugualmente di trattare la questione alla luce delle decisioni assunte dai giudici in situazioni analoghe.
In molti penseranno non sia possibile, facendo riferimento alla non obbligatorietà del vaccino.
E invece, vediamo a cosa si è giunti.
Estensione della legge alle vaccinazioni raccomandate
La legge n. 210 del 1992 prevede il diritto all’indennizzo a favore di chi riporta danni a causa di vaccinazioni obbligatorie.
Ma la Corte costituzionale, con numerose sentenze, ha esteso l’indennizzo anche ai casi di vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate. La sentenza n. 268 del 2017 infatti ha esteso l’indennizzo ai vaccini antinfluenzali e la più recente, n. 118 del 2020, ha ampliato le ipotesi di indennizzo alle vaccinazioni contro il virus dell’epatite A.
Il ragionamento della Consulta è il seguente: chi si vaccina, anche se non sussiste l’obbligatorietà vaccinale, si pone in una condizione di rischio anche vantaggio della salute pubblica e, quindi, lo fa anche nell’interesse della comunità. A ciò deve corrispondere una copertura dello stato quando si presentano eventi avversi gravi dovuti al vaccino.
Inoltre, in presenza di una effettiva campagna di promozione a favore di un determinato trattamento vaccinale, le persone confidano e si aspettano esiti positivi sia per sé sia per gli altri.
Nelle sentenze della Consulta si legge che la scelta individuale di aderire alla raccomandazione è votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo.
Interesse collettivo e consenso informato
Ed è proprio questa sensibilità agli interessi collettivi che comporta la copertura dello stato.
Il diritto all’indennizzo si basa, dunque, sulle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, nel caso in cui il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell’interesse della collettività.
Infine, il consenso informato fornito per la vaccinazione non può essere considerato un esonero di responsabilità rispetto reazioni avverse, danni a lunga distanza o inefficacia della vaccinazione. Non è da escludere a priori che si aprano anche filoni per far valere un’eventuale responsabilità per danni delle case produttrici.
Ma oggi, cosa succede in tribunale?
Oggi sono già in pista iniziative per portare nelle aule di giustizia le richieste degli interessati. Anche se bisogna sottolineare subito che l’indennizzo spetta solo in caso di una menomazione della integrità psico-fisica, da valutare in sede medica.
Stando a un rapporto Aifa, Agenzia italiana per il farmaco, si riscontrano in media 16 eventi gravi ogni 100 mila vaccini: bisognerà verificare nel tempo quanto tutto ciò si traduca in un onere per lo stato.
Conclusioni
La raccomandazione, insomma, benché lasci un margine all’autodeterminazione individuale, è pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse (anche) collettivo. Può persistere quindi una strettissima assimilazione tra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate.
Ove vi sia una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi nelle persone un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e questo rende la scelta individuale votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli.