Malasanità: come individuare la responsabilità del danno in caso di errori ospedalieri?
Quando si palesano casi di malasanità riconducibili a errori ospedalieri può essere difficoltoso comprendere a chi attribuire la responsabilità dell’accaduto: al medico oppure alla struttura sanitaria?
La responsabilità medica si viene a determinare, a livello penale e civile, quando si accerta la colpevolezza del medico per lesioni personali, fisiche, morali subite dal paziente o addirittura per il suo decesso.
A livello legale la responsabilità medica può essere configurabile come contrattuale o extracontrattuale. Tale distinzione porta a una diversa disciplina giuridica, in particolare in merito al regime dell’onere della prova e della prescrizione.
Errori ospedalieri e responsabilità medica: la normativa di riferimento
Negli ultimi anni sono stati effettuati due importanti interventi legislativi in materia di responsabilità medica: il Decreto Balduzzi e la legge Gelli-Bianco.
Tali interventi hanno confermato alcuni orientamenti già consolidati nella giurisprudenza delle corti italiane, come ad esempio il riconoscimento dei danni causati da errori ospedalieri, imputabili alla struttura sanitaria, inquadrabili nella responsabilità contrattuale.
Nella sentenza numero 9556 del 2002, la Corte di Cassazione ha specificato che il rapporto che lega paziente e struttura sanitaria è un contratto atipico chiamato contratto di spedalità o di assistenza sanitaria. Tale contratto sorge nel momento in cui paziente viene accettato nella struttura sanitaria, la quale si impegna ad adempiere alle principali prestazioni sanitarie e anche quelle secondarie e accessorie.
In virtù di tale rapporto contrattuale, nel caso in cui si configuri un inadempimento delle prestazioni, la responsabilità della struttura si intende contrattuale, ai sensi dell’art 1228 del Codice Civile. Lo stesso articolo stabilisce che la struttura sanitaria risponde contrattualmente anche nel caso in cui si avvale di personale sanitario esterno o ausiliario e siano queste figure ad assumere condotte che determinano errori ospedalieri. Questo accade in considerazione del fatto che la struttura sanitaria si avvale del personale interno ed esterno per adempiere al proprio obbligo contrattuale con il paziente e si assume quindi il rischio e la responsabilità di eventuali danni provocati al suo interno.
Tali principi sono stati ribaditi con la Legge Gelli-Bianco n.24 dell’8 marzo 2017, la quale stabilisce che la struttura sanitaria pubblica o privata che sia, nel momento in cui si avvale dell’opera di esercenti sanitari risponde ai sensi degli art. 1218 e 1228 del Codice Civile, degli errori ospedalieri dolosi o colposi posti in essere.
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Oltre alla responsabilità contrattuale, nel Decreto Balduzzi del 2012 veniva definita anche la responsabilità extracontrattuale. Nella maggior parte dei sistemi giuridici, tanto i medici che le strutture sanitarie possono essere considerati responsabili per gli errori medici, a seconda della situazione. La distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è importante per capire come e quando un medico o una struttura sanitaria possono essere ritenuti responsabili.
Ecco in cosa differiscono e quando si configurano:
1. Responsabilità Contrattuale.
Nel contesto della responsabilità contrattuale è la struttura sanitaria (pubblica o privata) che stipulando il contratto con il paziente, risponde a tale titolo. Questo contratto richiede che la struttura fornisca cure mediche di un certo standard. Se il livello di cura non soddisfa questo standard – ad esempio, a causa di un errore medico – la struttura sanitaria potrebbe essere ritenuta responsabile contrattualmente. Il paziente deve quindi dimostrare l’esistenza di un contratto o comunque di un c.d contatto sociale, un inadempimento da parte della struttura sanitaria e un danno conseguenza dell’inadempimento.
D’altra parte, anche un medico potrebbe essere ritenuto responsabile contrattualmente ma solo se esiste un contratto diretto con il paziente, che è meno comune ma possibile in alcuni casi, come nel caso di medici privati. Anche qui, l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali potrebbe portare a responsabilità.
2. Responsabilità Extracontrattuale.
Il medico è responsabile extracontrattualmente nei confronti del paziente se il suo comportamento negligente o imprudente ha causato un danno al paziente. Questo potrebbe includere situazioni in cui il medico non ha fornito un adeguato livello di cura, non ha ottenuto un consenso informato, o ha commesso un errore durante un intervento chirurgico.
La distinzione tra questi due tipi di responsabilità è importante perché influisce su elementi come la natura delle prove richieste e le potenziali riparazioni disponibili.
A chi rivolgersi per accertare la responsabilità medica e far valere i propri diritti?
L’azione legale per far valere i propri diritti nei casi di malasanità può quindi coinvolgere sia il medico, sia la struttura sanitaria e, per presentare domanda di risarcimento per i danni subiti, il paziente deve dimostrare:
Nella responsabilità contrattuale:
- il contratto
- l’insorgenza di una patologia nuova o l’aggravarsi di una patologia già in essere (danno)
- il nesso causale tra condotta del personale medico ed evento dannoso
Nella responsabilità extracontrattruale:
- la sussistenza di una condotta illecita da parte del medico (colpa)
- l’insorgenza di una patologia nuova o l’aggravarsi di una patologia già in essere
- il nesso causale tra condotta del personale medico ed evento dannoso
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