Indennizzo o risarcimento? È possibile richiederli entrambi ma con qualche riserva. Ecco quali sono le disposizioni in materia per i danni causati dalle vaccinazioni anche anti Covid-19.
Il nostro ordinamento regolamenta il riconoscimento di un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Più volte la Corte Costituzionale è intervenuta per spiegare che la ratio di questa norma risiede nel dovere di solidarietà sociale che, riconoscendo la facoltà allo Stato di imporre a tutela del bene primario della salute pubblica trattamenti sanitari obbligatori, impone altresì alla collettività, e quindi sempre allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una “equa indennità”.
A seguito di alcune pronunce della stessa Corte Costituzionale, è stato ampliato il bacino dei potenziali beneficiari dell’indennizzo fino a ricomprendere anche coloro che abbiano subito danni permanenti da campagne vaccinali “non obbligatorie”, ma soltanto “raccomandate” dalle autorità statali, come verificatosi nel caso del vaccino anti Covid-19.
Il ragionamento è che in presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli.
Possibile il risarcimento se non arriva l’indennizzo
Chi subisce un danno da emotrasfusione non può cumulare gli indennizzi e il risarcimento del danno eventualmente richiesto in un giudizio civile. Il divieto non opera per il solo fatto che la abbia diritto a pretendere l’indennizzo, ma ne presuppone l’effettivo pagamento. Lo ha deciso la Cassazione che ha chiarito i termini del divieto di cumulo tra indennizzi e risarcimenti, con principi applicabili anche in caso di danni da vaccini anti Covid-19.
In un caso esaminato, la richiesta risarcitoria era stata svolta nei confronti del ministero della Salute a seguito di un’infezione da epatite C, contratta in conseguenza di una emotrasfusione.
La Corte d’Appello ha emesso sentenza di condanna ma ha ridotto il risarcimento decurtando una somma pari all’ammontare dell’indennizzo che il danneggiato avrebbe ottenuto dopo che la Commissione ospedaliera competente ne aveva affermato il diritto. La Cassazione ha cassato la sentenza d’appello precisando che nessuna decurtazione avrebbe dovuto essere effettuata poiché il ministero non aveva dato la prova dell’effettivo pagamento dell’indennizzo.
Risarcimento e indennizzo: differenze
Nell’accezione comune, i termini indennizzo e risarcimento vengono, spesso utilizzati come sinonimi. L’errore poggia sulla considerazione che entrambi siano una specie di rimborso al fine di “compensare” l’eventuale danno arrecato alle persone o alle cose.
Nella realtà e soprattutto in ambito giuridico, questi termini non sono sinonimi ma esistono profonde e nette differenze. Innanzitutto, l’ammontare riconosciuto per l’indennizzo, può essere molto inferiore rispetto a quello che si potrebbe ottenere con la richiesta di risarcimento.
L’indennizzo infatti viene quantificato attraverso un procedimento a carattere forfettario, quindi, non necessariamente commisurato all’effettività del danno riportato e a mente di tale impostazione, potrebbe non essere idoneo a coprire tutti i pregiudizi, in concreto, sofferti dal danneggiato.
Il risarcimento, invece, può definirsi “pienamente satisfattivo”, in quanto ricomprende il riconoscimento di tutti i danni, ovviamente se questi opportunamente dimostrati, circostanza, quest’ultima, non richiesta ai fini del riconoscimento dell’indennizzo.
Questo perché il risarcimento deriva da un fatto che l’ordinamento giuridico considera illecito, qui inteso come danno da reato o un inadempimento contrattuale o di natura extracontrattuale.
Conclusioni
Abbiamo visto quindi che non è possibile ottenere un vero e proprio risarcimento per danni da emotrasfusioni e vaccinazioni, quest’ultime anche anti Covid-19. L’azione può essere promossa anche da chi abbia già chiesto e ottenuto l’indennizzo, ma il risarcimento dovrà tener conto di quanto già percepito a titolo indennitario, decurtandolo dal montante risarcitorio al fine di evitare indebiti arricchimenti. Però, se il ministero non dà prova dell’avvenuto pagamento, nulla viene tolto.