Cosa si intende per colpa professionale del medico e quando si configura

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colpa professionale medico

In quali casi la colpa professionale del medico genera un diritto al risarcimento danni

Nell’ambito dell’attività medica possono verificarsi eventi avversi per il paziente, dovuti a complicanze che il medico non può prevenire e non può fronteggiare a causa delle limitazioni delle attuali conoscenze scientifiche in materia.

In caso di malasanità, quando si arriva in sede penale, è possibile individuare una responsabilità del medico nell’accaduto solo se il danno arrecato al paziente è la conseguenza di una colpa del sanitario.

La colpa professionale del medico si configura infatti quando l’evento dannoso è causato da un comportamento illecito del medico, commissivo o omissivo. Si definisce “colpa generica” la conseguenza di un comportamento adottato per negligenza, imperizia o imprudenza, e “colpa specifica” quella derivante da inosservanza delle normative e dei regolamenti in materia. 

Colpa professionale del medico: le normative di riferimento

La responsabilità sanitaria che deriva da una colpa del medico è regolamentata a  livello normativo dal decreto Balduzzi e dalla successiva Legge n.24/2017 Gelli-Bianco.

Le normative hanno inteso rispondere all’esigenza di definire diversi gradi di colpa professionale del medico, anche in considerazione di una maggiore tutela dei pazienti.

Quando dalla propria condotta deriva una lesione personale o la morte della persona assistita il medico (o il sanitario in genere) è chiamato a rispondere del suo comportamento professionale sulla base del concetto di colpa come definito dall’art. 43 del codice penale secondo cui deve ritenersi colposo (o contro l’intenzione) un evento che, anche se previsto, non è voluto  ma che si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia oppure per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La colpa è quindi generica se sussiste

  • la negligenza, ossia superficialità, trascuratezza, disattenzione. Esempi tipici possono riguardare il medico che prescrive un farmaco al posto di un altro o del chirurgo che non si accorge della mancata rimozione di corpi estranei in un campo operatorio;
  • l’imprudenza, che può riferirsi alla condotta avventata o temeraria del medico che, pur consapevole dei rischi per il paziente, decide comunque di procedere con una determinata pratica;
  • infine l’imperizia, che coincide con la scarsa preparazione professionale per incapacità proprie, insufficienti conoscenze tecniche o inesperienza specifica.

La colpa specifica invece consiste nella violazione di norme che il medico non poteva ignorare e che era tenuto ad osservare quali espressioni di legge o di un’autorità pubblica/gerarchica, disciplinanti specifiche attività o il corretto svolgimento delle procedure sanitarie.

La normativa ha anche introdotto l’art 590-sexties comma 2 del Codice Penale in cui viene specificato che in caso in cui  l’evento dannoso sia stato causato da imperizia, viene esclusa la punibilità del medico che ha rispettato le linee guida sanitarie in materia o, in assenza di queste, abbia agito nel rispetto delle buone pratiche clinico assistenziali sempreché le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate al caso concreto.

In base a quanto disposto successivamente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la non punibilità del medico riguarderebbe solo i casi di imperizia non grave in cui l’evento lesivo si è verificato nonostante il rispetto delle linee guida sanitarie in materia. Per imperizia si intende la mancanza di abilità ed esperienza del sanitario, ma per definire la colpa bisogna analizzare il caso specifico.

Per definire il grado di colpa del medico, la Corte Suprema di Cassazione ha reso noto che è necessario valutare la divergenza tra condotta effettiva del sanitario e quella che avrebbe dovuto adottare in base alla norma cautelare, alla possibilità di prevedere ed evitare l’evento dannoso, considerando anche il livello di conoscenza ed esperienza del medico e le ragioni di urgenza legate alle condizioni di salute del paziente.

Come si accerta la colpa medica e a chi rivolgersi per ottenere un risarcimento?

La colpa grave del medico, in basa alla Legge Gelli-Bianco è quindi il risultato di una serie di elementi che vanno valutati in base al caso specifico.

Se tu o un tuo familiare siete stati vittime di un caso di malasanità, per ottenere giustizia dovrete dimostrare la responsabilità del medico analizzando il suo comportamento. Va quindi sempre provata la correlazione (nesso causale) tra danno subito e la condotta del sanitario.

Per fare questo è fondamentale l’intervento di un medico legale e di un avvocato.

Noi di Periplo Familiare possiamo aiutarti: siamo la prima associazione a tutela delle vittime di malasanità in Italia e ci occupiamo di tutti gli aspetti legati alla richiesta di risarcimento danni.

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Categorie:Responsabilità Medici

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