Il paziente resta impotente: il risarcimento è di coppia.

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Un intervento chirurgico rende il marito impotente. Anche la moglie va risarcita se non c’è stato un corretto consenso informato.

Un intervento chirurgico causa l’impotenza del paziente. Se il medico non ha adempiuto a una corretta informazione, scatta il risarcimento non solo per lui ma anche per la moglie. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione (con sentenza numero 26728/2018). I giudici hanno precisato che il risarcimento spetta anche se la situazione che ha peggiorato la salute dell’uomo, tanto da comprometterne la sessualità, non è stata determinata dalla cattiva esecuzione di un intervento chirurgico ma dalla violazione della regola del consenso informato.

Il fatto

Un uomo viene sottoposto ad un intervento chirurgico additivo genitale. L’operazione viene eseguita correttamente, senza alcuna colpa o responsabilità da parte dell’equipe medica, ma il paziente non viene adeguatamente informato sulle conseguenze che sarebbero potute derivare (e che in effetti poi sono derivate) dall’intervento al quale ha acconsentito di sottoporsi.

Il paziente quindi si “ritrova” impotente. 

L’uomo chiede il risarcimento per mancato consenso informato, ma anche la moglie fa altrettanto. Non essendo stata posta nella condizione di valutare i possibili rischi e le conseguenze da questi derivanti all’interno della relazione, chiede di essere ugualmente risarcita come il marito.

Un risarcimento in proprio per il danno derivato alla propria sfera sessuale in qualità di coniuge, oltre al danno morale derivato, come effetto riflesso.

La sentenza

Il Tribunale, in principio, aveva accertato la responsabilità dell’ospedale e dell’urologo per l’omesso consenso informato e li aveva condannati a risarcire, solo a favore del paziente, i danni quantificati in 10.000 euro.

Secondo la Cassazione però, la condotta omissiva ha causato delle conseguenze anche nella vita di coppia, in quanto il coniuge del paziente è stato “egualmente privato di un aspetto importante e caratterizzante il rapporto”. Quindi anche il coniuge ha diritto al risarcimento del danno subito nella sua sfera sessuale e relazionale.

In merito deve affermarsi – si legge nella sentenza che la condotta omissiva che incide sulla sfera sessuale di un individuo, è in grado di riverberare i suoi effetti, in via immediata e riflessa, nella relazione di coppia, e pertanto di incidere direttamente anche sul coniuge, egualmente privato di un aspetto importante e caratterizzante del rapporto di coppia, collegato ai diritti e obblighi sanciti nell’art. 142, comma 2, cod. civ.”.

Quindi per la Cassazione, dove l’omesso consenso informato da parte del personale medico ha inciso sulla sfera sessuale della coppia di coniugi e non solo su quella del paziente, si deve affermare un nuovo principio di diritto. In tema di consenso informato, infatti, qualora risulti accertata una situazione di peggioramento della salute del paziente che incide nella sua sfera sessuale (rientrante nel rischio dell’intervento), anche se non imputabile a un errore medico, il coniuge, che risente in via riflessa del danno, ha diritto al risarcimento in quanto tale danno è conseguenza dell’omesso consenso informato del coniuge.

In parole più semplici, se marito e moglie fossero stati messi a conoscenza dei possibili rischi probabilmente avrebbero deciso insieme di rifiutare l’intervento o avrebbero affrontato le sue conseguenze con più preparazione, avendone almeno conoscenza del loro possibile verificarsi. 

Un po’ come dire che, nei casi in cui la sanità ha a che fare con la vita di coppia, il paziente non è mai uno, ma sono i due coniugi. 

Categorie:Casi di Errori Medici

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