Per i professionisti sanitari, obbligo vaccinale relativo

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Obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario: che cosa c’è, che cosa manca e cosa non è del tutto chiaro

 

Il decreto

L’art. 4 del decreto legge n. 44/2021 introduce l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. La vaccinazione è gratuita e costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

Sono esentati quei soggetti per i quali, a causa di specifiche e documentate condizioni cliniche, la vaccinazione possa comportare un pericolo per la salute. L’esenzione vale sino a quando non venga a cessare la situazione di rischio.

 

Cosa succede se il medico non ci si vaccina?

Poiché la vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, l’Ordine professionale di appartenenza, una volta ricevuta l’informazione del mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, è tenuto a comunicare immediatamente la sospensione dalle prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV.

 

Qualcosa però va chiarito

Partiamo dai destinatari. Le categorie di lavoratori destinatari dell’obbligo di vaccinazione vengono individuate in modo piuttosto preciso, sulla base di requisiti soggettivi ed oggettivi.

Dal punto di vista soggettivo, il decreto si riferisce agli “esercenti le professioni sanitarie” e agli “operatori di interesse sanitario”. Come riporta il Ministero della salute, lo Stato italiano riconosce attualmente 30 professioni sanitarie per l’esercizio delle quali è obbligatoria l’iscrizione ai rispettivi Ordini professionali: Medici chirurghi e Odontoiatri; Veterinari; Farmacisti; Psicologi; Chimici e Fisici; Biologi; Professioni infermieristiche; Ostetriche; Tecnici sanitari di Radiologia medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione; a questi si aggiungono gli operatori di interesse sanitario e gli ausiliari delle professioni sanitarie (massofisioterapisti, operatori socio-sanitari, assistenti di studio odontoiatrico, odontotecnici, ottici, ma anche massaggiatori capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, puericultrici). L’elenco è dunque molto lungo e i soggetti potenzialmente interessati sono assai numerosi. Non tutti, però, sono obbligati a vaccinarsi, ma solo coloro che, dal punto di vista oggettivo, lavorano in strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.

Nessun obbligo è dunque configurabile verso chi, pur lavorando nell’ambito di “strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali”, “farmacie, parafarmacie e studi professionali” non appartiene ad una delle categorie interessate (non è un “sanitario”) o a chi, anche se “sanitario”, lavora in contesti diversi da quelli previsti dal decreto.

È ragionevole quindi ritenere che sia escluso dall’obbligo di vaccinazione, ad esempio, un impiegato addetto allo sportello di un ospedale, un commesso di una farmacia, un ottico che lavori all’interno di un esercizio commerciale, un odontotecnico che operi solo nel proprio laboratorio senza contatto con i pazienti, e così via.

 

E quindi?

Pensiamo, ad esempio, alla posizione dei veterinari: senz’altro rientranti nella previsione legale laddove operino all’interno di uno studio professionale o in una struttura sanitaria veterinaria ma non se prestano la propria attività a favore di un soggetto diverso esterno (ad esempio un’azienda di macellazione carni, un allevamento o a domicilio), per quanto un rischio sia configurabile anche in questi casi. Oppure, si pensi agli studenti in medicina e odontoiatria, agli allievi infermieri e a chiunque altro operi negli ambienti considerati dal decreto, svolgendo attività analoghe a quelle dei sanitari, ma senza essere ancora in possesso della qualifica (che solo una lettura di buon senso induce a ritenere equiparabili ai professionisti sanitari).

 

Conclusioni

Tra i “vuoti” che sarebbe necessario colmare rientra anche quello relativo alla sorte dei lavoratori esclusi dall’obbligo di vaccinazione per ragioni di salute. Alla luce dell’attuale disciplina parrebbe infatti che questi possano continuare a prestare la loro attività come se niente fosse. 

Così come l’introduzione di uno scudo penale che protegga il datore di lavoro da responsabilità per la scelta delle mansioni alle quali sarà adibito il lavoratore che si rifiuta di vaccinarsi. Staremo a vedere.

Categorie:Covid-19News Medicina
Tags:vaccino

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